Decreto Direttoriale n. 23 del 16 gennaio 2025 – Tax Credit Distribuzione

Dal 27 gennaio 2026 alle ore 12:00, sarà possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande di credito d’imposta relative alle linee di intervento
-> TAX CREDIT DISTRIBUZIONE NAZIONALE (TCDN)
-> TAX CREDIT DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE (TCDIF)
in relazione alle opere la cui distribuzione nazionale in sala cinematografica è avvenuta entro il 31 dicembre 2024 ed alle opere la cui distribuzione internazionale è avvenuta entro il 31 dicembre 2024.


Cos’è il decreto

  • Attua le disposizioni sul credito d’imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva

  • Rientra nel quadro della normativa sul sostegno pubblico al cinema e all’audiovisivo

  • È emanato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (MiC)


A chi è rivolto

  • Imprese di distribuzione cinematografica

  • Imprese con i requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa vigente

  • Operatori che svolgono attività di distribuzione nazionale e internazionale


Oggetto del tax credit

  • Credito d’imposta riconosciuto per:

    • Distribuzione di opere cinematografiche

    • Distribuzione di opere audiovisive, se previste

  • Valido per opere che abbiano ottenuto il riconoscimento di nazionalità italiana


Spese ammissibili

  • Costi legati alla distribuzione dell’opera, tra cui:

    • Promozione e pubblicità

    • Materiali di diffusione

    • Copie e adattamenti

    • Spese tecniche connesse alla distribuzione


Misura del beneficio

  • Il credito:

    • È calcolato in percentuale sulle spese ammissibili

    • È riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili

  • Sono previsti massimali per singola impresa e/o opera


Modalità di accesso

  • Domanda da presentare tramite la piattaforma ministeriale (DGCOL)

  • Accesso subordinato a:

    • Corretta presentazione della documentazione

    • Verifica dei requisiti

    • Istruttoria positiva


Controlli e obblighi

  • Il Ministero può effettuare controlli successivi

  • Obbligo di:

    • Conservare la documentazione

    • Restituire il beneficio in caso di irregolarità


Entrata in vigore

  • Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione

  • Si applica alle domande presentate secondo le finestre temporali stabilite