1. Oggetto della Determina
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La Regione Puglia approva le disposizioni attuative per:
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il riconoscimento dei vigneti eroici e storici;
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la loro iscrizione nell’“Elenco regionale dei vigneti eroici e storici”.
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Attua Legge 238/2016, DM 6899/2020 e D.G.R. 166/2025.
2. Finalità
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Rendere operativo l’Elenco regionale.
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Definire procedure, requisiti e modalità per presentare le domande.
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Stabilire istruttorie, controlli, aggiornamenti e revoche.
3. Definizioni principali
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Vigneto eroico: possiede almeno uno dei requisiti:
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pendenza > 30%;
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altitudine > 500 m s.l.m. (no altopiani);
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terrazze/gradoni;
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viticoltura su piccole isole.
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Vigneto storico:
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presenza documentata prima del 1960;
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e almeno uno tra:
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forma di allevamento tradizionale (alberello pugliese);
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terrazzamenti in pietra.
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Possono essere riconosciuti sia eroici che storici se hanno entrambi i requisiti.
4. Condizioni di ammissibilità
La superficie deve:
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rispettare le definizioni di vigneto eroico/storico;
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essere impiantata secondo normativa;
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essere iscritta nello schedario viticolo e senza anomalie;
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non essere in stato di abbandono;
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avere varietà classificate idonee;
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essere regolarmente coltivata.
Il conduttore:
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deve avere fascicolo aziendale aggiornato;
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se non proprietario, deve avere autorizzazione del proprietario (Mod.2).
Per vigneti storici:
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servono documenti che attestino la presenza pre-1960;
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valgono anche i vigneti reimpiantati sulla stessa superficie;
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sono considerati storici anche quelli in:
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paesaggi rurali storici;
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aree UNESCO dove è rilevante la viticoltura;
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territori tutelati da specifiche norme regionali.
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5. Presentazione della domanda
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Solo tramite piattaforma elixForms.
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Richiesto indirizzo PEC aggiornato.
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Marca da bollo con dichiarazione di assolvimento (Mod.1).
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Allegati obbligatori:
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Relazione tecnica firmata digitalmente:
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dati catastali;
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titolo di conduzione;
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regolarità del vigneto;
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descrizione impianto e territorio;
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requisiti di eroico/storico;
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documentazione storica (se necessario).
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visure, stralci catastali, minimo 6 foto georeferenziate.
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shapefile (shp, shx, dbf).
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Autorizzazione del proprietario (Mod.2), se necessario.
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Scadenze:
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Prima apertura: fino al 21 settembre 2025.
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Ogni anno: 1–31 maggio e 1–30 settembre.
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6. Istruttoria e iscrizione
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Effettuata dai Servizi territoriali.
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Include:
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controllo documentale;
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controlli in loco (≥10% dei vigneti, o comunque se dubbio).
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Conclusione istruttoria: entro 60 giorni dalla chiusura delle domande.
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Se esito positivo → iscrizione nell’Elenco regionale e notifica all’interessato.
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L’Elenco è pubblicato sul sito regionale (sezione Filiere agroalimentari).
7. Controlli successivi
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Controlli annuali ex post sul 5% dei vigneti iscritti.
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Anche altri controlli previsti da norme o finanziamenti.
8. Revoca e cancellazione dall’Elenco
Possibile nei casi di:
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richiesta dell’interessato;
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esito negativo dei controlli;
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perdita dei requisiti;
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estirpazione del vigneto (comunicata dal Servizio Territoriale).
9. Obblighi del conduttore
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Comunicare ogni variazione (conduttore, superficie, impianto, allevamento) entro 30 giorni.
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Usare la modulistica già prevista per le variazioni del potenziale viticolo (Modello O).
10. Sostegni economici
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Eventuali contributi o premialità dipenderanno dai singoli regimi di aiuto.
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Per ristrutturazione/rinnovo vigneti possono esserci regole specifiche (possibile sospensione temporanea dell’iscrizione).
11. Ricorsi
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Ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni, via PEC, con marca da bollo.
12. Allegati principali
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Allegato 1: istruzioni operative per la domanda.
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Allegato 2: informativa sul trattamento dei dati (GDPR).
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Mod.1: dichiarazione assolvimento marca da bollo.
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Mod.2: autorizzazione del proprietario/comproprietario.



