Oggetto del decreto
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Definisce procedure, requisiti e modalità per:
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la proroga della gestione dei fondi rischi assegnati ai Confidi;
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la restituzione delle risorse in caso di mancata proroga o diniego.
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È attuativo del decreto 8 agosto 2025 (art. 6, comma 1).
Contesto normativo
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I fondi rischi derivano dall’art. 1, comma 54, della legge 147/2013.
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Servono a:
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concedere garanzie;
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concedere finanziamenti agevolati alle PMI.
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La gestione ordinaria dura 7 anni dalla concessione del contributo.
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Alla scadenza:
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il Confidi può chiedere una proroga;
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in alternativa deve restituire le risorse residue.
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Finalità del decreto
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Stabilire:
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come e quando chiedere la proroga;
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come e quando restituire i fondi;
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chiarimenti operativi per l’applicazione del decreto 8 agosto 2025.
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Definizioni principali
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Confidi: intermediari finanziari ex artt. 106 o 112 TUB.
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Fondo rischi: fondo alimentato dal contributo ministeriale.
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Interventi: garanzie + finanziamenti agevolati.
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Indicatore: rapporto tra:
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garanzie (e finanziamenti ponderati) concessi
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e contributo ricevuto.
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Scadenza gestione: 31 dicembre del 7° anno dalla concessione.
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Proroga: estensione della gestione oltre la scadenza.
Requisiti per ottenere la proroga
Il Confidi deve:
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essere iscritto agli albi TUB (art. 106 o 112);
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essere operativo (no liquidazione o procedure concorsuali);
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avere un Indicatore ≥ 2 alla scadenza della gestione.
Domanda di proroga
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Quando:
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dal 1° gennaio 2026
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entro 60 giorni dalla scadenza della gestione (pena inammissibilità).
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Come:
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tramite modulo ufficiale (Allegato 1);
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invio solo tramite piattaforma:
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Requisiti tecnici:
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PEC attiva e registrata al Registro imprese.
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Istruttoria della proroga
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Le domande sono esaminate in ordine cronologico.
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Il Ministero può chiedere integrazioni.
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Verifiche obbligatorie:
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DURC;
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antimafia.
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Esito:
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entro 90 giorni:
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provvedimento di proroga, oppure
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diniego.
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Divieto assoluto:
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usare il fondo rischi dalla scadenza fino all’esito della domanda.
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Mancata proroga o diniego
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Se:
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la domanda non è presentata;
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oppure è respinta
il Confidi deve restituire le risorse.
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Restituzione immediata
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Quando:
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entro 60 giorni:
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dalla scadenza del termine per chiedere la proroga, oppure
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dalla ricezione del diniego.
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Quanto:
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differenza positiva tra:
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dotazione del fondo alla scadenza;
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importo del garantito ancora in essere.
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Modalità:
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versamento a Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato.
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Obblighi documentali:
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invio DSAN (Allegato 2);
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estratto conto fondo rischi;
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prova del versamento.
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Sanzioni:
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riscossione coattiva + interessi se non si adempie.
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Restituzione differita (annuale)
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Dopo la restituzione immediata:
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ogni anno, entro 1° marzo,
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fino alla chiusura di tutti gli interventi.
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Importo:
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differenza positiva tra:
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fondo residuo al 31 dicembre;
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garantito ancora in essere.
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Documentazione:
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DSAN (Allegato 3);
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estratti conto;
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prova del pagamento.
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Inadempienza:
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richiesta di restituzione totale residua + interessi.
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Restituzioni successive
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Anche dopo la chiusura di tutti gli interventi:
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il Confidi deve restituire
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eventuali somme recuperate tramite azioni di recupero crediti.
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Disposizioni finali
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Per quanto non previsto:
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si applica il decreto 8 agosto 2025.
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Pubblicazione:
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sito MIMIT;
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piattaforma Incentivi.gov.it;
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comunicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Inclusi:
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obblighi informativi;
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norme su protezione dati (GDPR).
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