Oggetto del decreto

  • Definisce procedure, requisiti e modalità per:

    • la proroga della gestione dei fondi rischi assegnati ai Confidi;

    • la restituzione delle risorse in caso di mancata proroga o diniego.

  • È attuativo del decreto 8 agosto 2025 (art. 6, comma 1).


Contesto normativo

  • I fondi rischi derivano dall’art. 1, comma 54, della legge 147/2013.

  • Servono a:

    • concedere garanzie;

    • concedere finanziamenti agevolati alle PMI.

  • La gestione ordinaria dura 7 anni dalla concessione del contributo.

  • Alla scadenza:

    • il Confidi può chiedere una proroga;

    • in alternativa deve restituire le risorse residue.


Finalità del decreto

  • Stabilire:

    • come e quando chiedere la proroga;

    • come e quando restituire i fondi;

    • chiarimenti operativi per l’applicazione del decreto 8 agosto 2025.


Definizioni principali

  • Confidi: intermediari finanziari ex artt. 106 o 112 TUB.

  • Fondo rischi: fondo alimentato dal contributo ministeriale.

  • Interventi: garanzie + finanziamenti agevolati.

  • Indicatore: rapporto tra:

    • garanzie (e finanziamenti ponderati) concessi

    • e contributo ricevuto.

  • Scadenza gestione: 31 dicembre del 7° anno dalla concessione.

  • Proroga: estensione della gestione oltre la scadenza.


Requisiti per ottenere la proroga

Il Confidi deve:

  • essere iscritto agli albi TUB (art. 106 o 112);

  • essere operativo (no liquidazione o procedure concorsuali);

  • avere un Indicatore ≥ 2 alla scadenza della gestione.


Domanda di proroga

  • Quando:

    • dal 1° gennaio 2026

    • entro 60 giorni dalla scadenza della gestione (pena inammissibilità).

  • Come:

  • Requisiti tecnici:

    • PEC attiva e registrata al Registro imprese.


Istruttoria della proroga

  • Le domande sono esaminate in ordine cronologico.

  • Il Ministero può chiedere integrazioni.

  • Verifiche obbligatorie:

    • DURC;

    • antimafia.

  • Esito:

    • entro 90 giorni:

      • provvedimento di proroga, oppure

      • diniego.

  • Divieto assoluto:

    • usare il fondo rischi dalla scadenza fino all’esito della domanda.


Mancata proroga o diniego

  • Se:

    • la domanda non è presentata;

    • oppure è respinta
      il Confidi deve restituire le risorse.


Restituzione immediata

  • Quando:

    • entro 60 giorni:

      • dalla scadenza del termine per chiedere la proroga, oppure

      • dalla ricezione del diniego.

  • Quanto:

    • differenza positiva tra:

      • dotazione del fondo alla scadenza;

      • importo del garantito ancora in essere.

  • Modalità:

    • versamento a Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato.

  • Obblighi documentali:

    • invio DSAN (Allegato 2);

    • estratto conto fondo rischi;

    • prova del versamento.

  • Sanzioni:

    • riscossione coattiva + interessi se non si adempie.


Restituzione differita (annuale)

  • Dopo la restituzione immediata:

    • ogni anno, entro 1° marzo,

    • fino alla chiusura di tutti gli interventi.

  • Importo:

    • differenza positiva tra:

      • fondo residuo al 31 dicembre;

      • garantito ancora in essere.

  • Documentazione:

    • DSAN (Allegato 3);

    • estratti conto;

    • prova del pagamento.

  • Inadempienza:

    • richiesta di restituzione totale residua + interessi.


Restituzioni successive

  • Anche dopo la chiusura di tutti gli interventi:

    • il Confidi deve restituire

    • eventuali somme recuperate tramite azioni di recupero crediti.


Disposizioni finali

  • Per quanto non previsto:

    • si applica il decreto 8 agosto 2025.

  • Pubblicazione:

    • sito MIMIT;

    • piattaforma Incentivi.gov.it;

    • comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • Inclusi:

    • obblighi informativi;

    • norme su protezione dati (GDPR).