Fondi in gestione ai confidi
Data:
20 Marzo 2026
Oggetto del decreto
- Definisce procedure, requisiti e modalità per:
- la proroga della gestione dei fondi rischi assegnati ai Confidi;
- la restituzione delle risorse in caso di mancata proroga o diniego.
- È attuativo del decreto 8 agosto 2025 (art. 6, comma 1).
Contesto normativo
- I fondi rischi derivano dall’art. 1, comma 54, della legge 147/2013.
- Servono a:
- concedere garanzie;
- concedere finanziamenti agevolati alle PMI.
- La gestione ordinaria dura 7 anni dalla concessione del contributo.
- Alla scadenza:
- il Confidi può chiedere una proroga;
- in alternativa deve restituire le risorse residue.
Finalità del decreto
- Stabilire:
- come e quando chiedere la proroga;
- come e quando restituire i fondi;
- chiarimenti operativi per l’applicazione del decreto 8 agosto 2025.
Definizioni principali
- Confidi: intermediari finanziari ex artt. 106 o 112 TUB.
- Fondo rischi: fondo alimentato dal contributo ministeriale.
- Interventi: garanzie + finanziamenti agevolati.
- Indicatore: rapporto tra:
- garanzie (e finanziamenti ponderati) concessi
- e contributo ricevuto.
- Scadenza gestione: 31 dicembre del 7° anno dalla concessione.
- Proroga: estensione della gestione oltre la scadenza.
Requisiti per ottenere la proroga
Il Confidi deve:
- essere iscritto agli albi TUB (art. 106 o 112);
- essere operativo (no liquidazione o procedure concorsuali);
- avere un Indicatore ≥ 2 alla scadenza della gestione.
Domanda di proroga
- Quando:
- dal 1° gennaio 2026
- entro 60 giorni dalla scadenza della gestione (pena inammissibilità).
- Come:
- tramite modulo ufficiale (Allegato 1);
- invio solo tramite piattaforma:
- Requisiti tecnici:
- PEC attiva e registrata al Registro imprese.
Istruttoria della proroga
- Le domande sono esaminate in ordine cronologico.
- Il Ministero può chiedere integrazioni.
- Verifiche obbligatorie:
- DURC;
- antimafia.
- Esito:
- entro 90 giorni:
- provvedimento di proroga, oppure
- diniego.
- entro 90 giorni:
- Divieto assoluto:
- usare il fondo rischi dalla scadenza fino all’esito della domanda.
Mancata proroga o diniego
- Se:
- la domanda non è presentata;
- oppure è respinta
il Confidi deve restituire le risorse.
Restituzione immediata
- Quando:
- entro 60 giorni:
- dalla scadenza del termine per chiedere la proroga, oppure
- dalla ricezione del diniego.
- entro 60 giorni:
- Quanto:
- differenza positiva tra:
- dotazione del fondo alla scadenza;
- importo del garantito ancora in essere.
- differenza positiva tra:
- Modalità:
- versamento a Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato.
- Obblighi documentali:
- invio DSAN (Allegato 2);
- estratto conto fondo rischi;
- prova del versamento.
- Sanzioni:
- riscossione coattiva + interessi se non si adempie.
Restituzione differita (annuale)
- Dopo la restituzione immediata:
- ogni anno, entro 1° marzo,
- fino alla chiusura di tutti gli interventi.
- Importo:
- differenza positiva tra:
- fondo residuo al 31 dicembre;
- garantito ancora in essere.
- differenza positiva tra:
- Documentazione:
- DSAN (Allegato 3);
- estratti conto;
- prova del pagamento.
- Inadempienza:
- richiesta di restituzione totale residua + interessi.
Restituzioni successive
- Anche dopo la chiusura di tutti gli interventi:
- il Confidi deve restituire
- eventuali somme recuperate tramite azioni di recupero crediti.
Disposizioni finali
- Per quanto non previsto:
- si applica il decreto 8 agosto 2025.
- Pubblicazione:
- sito MIMIT;
- piattaforma Incentivi.gov.it;
- comunicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Inclusi:
- obblighi informativi;
- norme su protezione dati (GDPR).
Ultimo aggiornamento
20 Marzo 2026, 15:14
Unione dei Comuni Montedoro