Fondi in gestione ai confidi

Data:
20 Marzo 2026

Oggetto del decreto

  • Definisce procedure, requisiti e modalità per:
    • la proroga della gestione dei fondi rischi assegnati ai Confidi;
    • la restituzione delle risorse in caso di mancata proroga o diniego.
  • È attuativo del decreto 8 agosto 2025 (art. 6, comma 1).

Contesto normativo

  • I fondi rischi derivano dall’art. 1, comma 54, della legge 147/2013.
  • Servono a:
    • concedere garanzie;
    • concedere finanziamenti agevolati alle PMI.
  • La gestione ordinaria dura 7 anni dalla concessione del contributo.
  • Alla scadenza:
    • il Confidi può chiedere una proroga;
    • in alternativa deve restituire le risorse residue.

Finalità del decreto

  • Stabilire:
    • come e quando chiedere la proroga;
    • come e quando restituire i fondi;
    • chiarimenti operativi per l’applicazione del decreto 8 agosto 2025.

Definizioni principali

  • Confidi: intermediari finanziari ex artt. 106 o 112 TUB.
  • Fondo rischi: fondo alimentato dal contributo ministeriale.
  • Interventi: garanzie + finanziamenti agevolati.
  • Indicatore: rapporto tra:
    • garanzie (e finanziamenti ponderati) concessi
    • e contributo ricevuto.
  • Scadenza gestione: 31 dicembre del 7° anno dalla concessione.
  • Proroga: estensione della gestione oltre la scadenza.

Requisiti per ottenere la proroga

Il Confidi deve:

  • essere iscritto agli albi TUB (art. 106 o 112);
  • essere operativo (no liquidazione o procedure concorsuali);
  • avere un Indicatore ≥ 2 alla scadenza della gestione.

Domanda di proroga

  • Quando:
    • dal 1° gennaio 2026
    • entro 60 giorni dalla scadenza della gestione (pena inammissibilità).
  • Come:
  • Requisiti tecnici:
    • PEC attiva e registrata al Registro imprese.

Istruttoria della proroga

  • Le domande sono esaminate in ordine cronologico.
  • Il Ministero può chiedere integrazioni.
  • Verifiche obbligatorie:
    • DURC;
    • antimafia.
  • Esito:
    • entro 90 giorni:
      • provvedimento di proroga, oppure
      • diniego.
  • Divieto assoluto:
    • usare il fondo rischi dalla scadenza fino all’esito della domanda.

Mancata proroga o diniego

  • Se:
    • la domanda non è presentata;
    • oppure è respinta
      il Confidi deve restituire le risorse.

Restituzione immediata

  • Quando:
    • entro 60 giorni:
      • dalla scadenza del termine per chiedere la proroga, oppure
      • dalla ricezione del diniego.
  • Quanto:
    • differenza positiva tra:
      • dotazione del fondo alla scadenza;
      • importo del garantito ancora in essere.
  • Modalità:
    • versamento a Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato.
  • Obblighi documentali:
    • invio DSAN (Allegato 2);
    • estratto conto fondo rischi;
    • prova del versamento.
  • Sanzioni:
    • riscossione coattiva + interessi se non si adempie.

Restituzione differita (annuale)

  • Dopo la restituzione immediata:
    • ogni anno, entro 1° marzo,
    • fino alla chiusura di tutti gli interventi.
  • Importo:
    • differenza positiva tra:
      • fondo residuo al 31 dicembre;
      • garantito ancora in essere.
  • Documentazione:
    • DSAN (Allegato 3);
    • estratti conto;
    • prova del pagamento.
  • Inadempienza:
    • richiesta di restituzione totale residua + interessi.

Restituzioni successive

  • Anche dopo la chiusura di tutti gli interventi:
    • il Confidi deve restituire
    • eventuali somme recuperate tramite azioni di recupero crediti.

Disposizioni finali

  • Per quanto non previsto:
    • si applica il decreto 8 agosto 2025.
  • Pubblicazione:
    • sito MIMIT;
    • piattaforma Incentivi.gov.it;
    • comunicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • Inclusi:
    • obblighi informativi;
    • norme su protezione dati (GDPR).

Ultimo aggiornamento

20 Marzo 2026, 15:14