Fondo Screening – DAE 2026
Data:
6 Agosto 2026
Fondo Screening – DAE 2026
1. Finalità del Fondo
Il Fondo, istituito dall’art. 1, comma 392, della legge 207/2024, finanzia per l’anno 2026:
- Programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese attività formative e informative.«programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche…»
- Acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).«acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).»
2. Beneficiari
Possono presentare domanda le imprese datrici di lavoro che:
- siano in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi;
- rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- abbiano almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato;
- per l’acquisto dei DAE, dichiarino di non essere obbligate alla dotazione del dispositivo.
3. Interventi ammissibili
A. Screening e prevenzione (lettera a)
Devono essere realizzati nel 2026 tramite protocollo/accordo con struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, contenente:
- almeno una delle iniziative previste (screening, prestazioni specialistiche, educazione sanitaria, esami diagnostici);
- qualifica del personale sanitario coinvolto (se attività informativa);
- elenco dei lavoratori interessati;
- costo per unità di personale e costo complessivo.
B. Acquisto DAE (lettera b)
Ammissibile l’acquisto di DAE conformi alle norme vigenti e con certificazione CE.
4. Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online:
- Piattaforma:
https://screening-dae.lavoro.gov.it(screening-dae.lavoro.gov.it in Bing) - Accesso: SPID o CIE del legale rappresentante o delegato
- Periodo: dalle 10:00 del 27 maggio 2026 alle 23:59 del 31 gennaio 2027
Documentazione obbligatoria
Per screening/prevenzione:
- protocollo/accordo firmato;
- fattura con riferimento al protocollo;
- prova del pagamento tracciabile.
Per acquisto DAE:
- fattura 2026 con marca, modello, tipologia;
- prova del pagamento tracciabile.
È vietato allegare dati sanitari sensibili dei lavoratori.
5. Limiti di presentazione
- Una sola domanda per ciascuna categoria di intervento (screening o DAE).
- Possibile presentare un’unica domanda cumulativa se si richiedono entrambi gli interventi.
- In caso di più domande sulla stessa categoria, è valida solo la prima in ordine cronologico.
6. Contributi concedibili
- Fino a 2.000 € per interventi di screening/prevenzione.
- Fino a 1.000 € per acquisto DAE.
- Contributi cumulabili entro il limite delle spese documentate.
- Risorse disponibili per il 2026: 500.000 €.
7. Cause di inammissibilità
Tra le principali:
- mancanza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
- documentazione incompleta;
- domanda presentata con modalità difformi;
- aver già beneficiato di riduzione INAIL per gli stessi interventi;
- condanne o interdizioni del legale rappresentante (sicurezza sul lavoro, antimafia, D.Lgs. 231/2001).
8. Istruttoria
- Gestita dalla Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione.
- Possibile nomina di una Commissione di valutazione.
9. Esiti e pagamento
- Entro giugno 2027 sarà pubblicato l’elenco delle imprese ammesse ed escluse per esaurimento fondi.
- L’erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e, per i DAE, alla conferma del possesso del dispositivo.
- Le risorse non utilizzate saranno riassegnate tramite scorrimento delle domande.
10. Revoca
Il contributo può essere revocato in caso di:
- dichiarazioni mendaci o documenti falsi;
- perdita dei requisiti di accesso, in particolare quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.
Ultimo aggiornamento
6 Agosto 2026, 11:49
Unione dei Comuni Montedoro