Fondo Screening – DAE 2026

Data:
6 Agosto 2026

Fondo Screening – DAE 2026

1. Finalità del Fondo

Il Fondo, istituito dall’art. 1, comma 392, della legge 207/2024, finanzia per l’anno 2026:

  • Programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese attività formative e informative.«programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche…»
  • Acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).«acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).»

2. Beneficiari

Possono presentare domanda le imprese datrici di lavoro che:

  • siano in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi;
  • rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • abbiano almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato;
  • per l’acquisto dei DAE, dichiarino di non essere obbligate alla dotazione del dispositivo.

3. Interventi ammissibili

A. Screening e prevenzione (lettera a)

Devono essere realizzati nel 2026 tramite protocollo/accordo con struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, contenente:

  • almeno una delle iniziative previste (screening, prestazioni specialistiche, educazione sanitaria, esami diagnostici);
  • qualifica del personale sanitario coinvolto (se attività informativa);
  • elenco dei lavoratori interessati;
  • costo per unità di personale e costo complessivo.

B. Acquisto DAE (lettera b)

Ammissibile l’acquisto di DAE conformi alle norme vigenti e con certificazione CE.

4. Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online:

  • Piattaforma: https://screening-dae.lavoro.gov.it (screening-dae.lavoro.gov.it in Bing)
  • Accesso: SPID o CIE del legale rappresentante o delegato
  • Periodo: dalle 10:00 del 27 maggio 2026 alle 23:59 del 31 gennaio 2027

Documentazione obbligatoria

Per screening/prevenzione:

  • protocollo/accordo firmato;
  • fattura con riferimento al protocollo;
  • prova del pagamento tracciabile.

Per acquisto DAE:

  • fattura 2026 con marca, modello, tipologia;
  • prova del pagamento tracciabile.

È vietato allegare dati sanitari sensibili dei lavoratori.

5. Limiti di presentazione

  • Una sola domanda per ciascuna categoria di intervento (screening o DAE).
  • Possibile presentare un’unica domanda cumulativa se si richiedono entrambi gli interventi.
  • In caso di più domande sulla stessa categoria, è valida solo la prima in ordine cronologico.

6. Contributi concedibili

  • Fino a 2.000 € per interventi di screening/prevenzione.
  • Fino a 1.000 € per acquisto DAE.
  • Contributi cumulabili entro il limite delle spese documentate.
  • Risorse disponibili per il 2026: 500.000 €.

7. Cause di inammissibilità

Tra le principali:

  • mancanza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
  • documentazione incompleta;
  • domanda presentata con modalità difformi;
  • aver già beneficiato di riduzione INAIL per gli stessi interventi;
  • condanne o interdizioni del legale rappresentante (sicurezza sul lavoro, antimafia, D.Lgs. 231/2001).

8. Istruttoria

  • Gestita dalla Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione.
  • Possibile nomina di una Commissione di valutazione.

9. Esiti e pagamento

  • Entro giugno 2027 sarà pubblicato l’elenco delle imprese ammesse ed escluse per esaurimento fondi.
  • L’erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e, per i DAE, alla conferma del possesso del dispositivo.
  • Le risorse non utilizzate saranno riassegnate tramite scorrimento delle domande.

10. Revoca

Il contributo può essere revocato in caso di:

  • dichiarazioni mendaci o documenti falsi;
  • perdita dei requisiti di accesso, in particolare quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

Ultimo aggiornamento

6 Agosto 2026, 11:49