Contributo straordinario per le copie cartacee vendute nel corso dell’anno 2023

Data:
20 Marzo 2026

Dal decreto del 16 ottobre 2025.

Articolo 1 – Contributo

  • Contributo straordinario per imprese editrici di quotidiani e periodici.
  • Importo: 0,10 € per ogni copia cartacea venduta nel 2023.
  • Valido per copie vendute:
    • in edicola,
    • tramite abbonamento,
    • presso punti vendita non esclusivi.
  • Escluse: vendite in blocco.
  • Tetto massimo di spesa: 65 milioni di euro.

Articolo 2 – Requisiti

Per accedere al contributo le imprese devono avere:

  1. Sede legale in UE/SEE.
  2. Residenza fiscale in Italia o stabile organizzazione in Italia.
  3. Codice ATECO:
    • 58.12 (quotidiani)
    • 58.13 (periodici)
  4. Iscrizione al ROC.
  5. Almeno 3 giornalisti assunti a tempo indeterminato (nel 2023 e al momento della domanda).
  6. Regolarità contributiva.
  7. Non essere in liquidazione o procedure concorsuali.

Articolo 3 – Domanda

  • Domanda solo online su www.impresainungiorno.gov.it.
  • Periodo: 26 novembre – 18 dicembre 2025.
  • La domanda contiene una dichiarazione che attesta:
    • possesso dei requisiti;
    • numero copie vendute nel 2023 e prezzo di vendita;
    • impegno a usare il contributo per mantenere la distribuzione delle copie cartacee;
    • assenza di altri contributi per le stesse copie;
    • assenza di aiuti europei illegali non rimborsati;
    • conservazione documentazione contabile;
    • IBAN dell’impresa;
    • assenza di decadenze da benefici negli ultimi due anni.

Allegato obbligatorio:

  • Prospetto certificato da revisore legale, contenente:
    • numero copie vendute 2023,
    • canali di vendita,
    • prezzo di vendita.

Esclusioni:

  • copie vendute tramite strillonaggio;
  • vendite in blocco;
  • copie senza prezzo identificabile.

Divieto di cumulo con altri contributi sulle stesse copie.

Articolo 4 – Erogazione

  • Formazione dell’elenco dei beneficiari da parte del Dipartimento.
  • Pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale.
  • Pagamento tramite accredito sul conto corrente indicato nella domanda.

Articolo 5 – Disposizioni finali

  • Istruttoria svolta senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  • Se le risorse non bastano, si procede a riparto proporzionale tra i beneficiari.
  • Possibile uso di un conto corrente dedicato per rapidità dei pagamenti.
  • Verifiche a campione su requisiti e dichiarazioni:
    • se risultano irregolarità → revoca e recupero del contributo.
  • Obbligo di comunicare al Dipartimento eventuali variazioni che incidono sul diritto al beneficio.

Ultimo aggiornamento

20 Marzo 2026, 12:21